A+ A- Re
Statuto PDF Stampa E-mail
Scritto da Associazione Omega   

Image

Statuto dell' Associazione

OMEGA

- Giovani Dottori in in Materie Economiche e Giuridiche -

 

Art. 1: Costituzione
É costituita l'Associazione Omega - Giovani Dottori in Materie Economiche e Giuridiche (in prosieguo l'Associazione) in forma di associazione non riconosciuta.
Il logo ufficiale dell'Associazione è rappresentato da un quadrato ruotato di 45°, bicolore, grigio nella parte alta e verde nella parte bassa, con all'interno un occhio stilizzato di colore bianco.

Art. 2: Finalità
L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica e si prefigge:
* di rappresentare unitariamente e tutelare a livello nazionale e comunitario la figura del giovane laureato in materie economiche e giuridiche anche nelle sedi istituzionali;
* di promuovere iniziative volte alla qualificazione professionale, culturale e sociale dei propri iscritti;
* di sviluppare i rapporti con la società civile, il mondo della politica, i media, le istituzioni, le professioni ed i relativi ordini, le associazioni di categoria e club, in ambito nazionale e comunitario.

Art. 3: Membri
L'Associazione è aperta a tutti i laureati in materie economiche e giuridiche.
Non possono fare parte dell'Associazione gli iscritti agli albi professionali da più di quindici anni e/o che abbiano raggiunto i quarantacinque anni di età. Da quel momento decadono altresì dalle cariche eventualmente ricoperte all'interno dell'Associazione.
Possono, altresì, far parte dell'Associazione i laureandi, secondo la definizione di cui al successivo comma 4.
Sono da considerarsi laureandi gli studenti universitari che, secondo ciascun piano di studi, debbano sostenere un numero di esami pari a quello previsto per l'ultimo anno del relativo corso di laurea.

Art. 4: Diritti degli Associati
Gli associati concorrono a determinare l'attività dell'associazione attraverso l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee.
A tutti gli associati è riconosciuto l'elettorato attivo.
L'elettorato passivo è riconosciuto agli associati iscritti da almeno un biennio.
Sono, altresì, eleggibili gli Associati che, a prescindere dal tempo della loro iscrizione, siano dichiarati tali per speciali meriti o competenze. Tale deliberazione è assunta dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.

Art. 5: Quota sociale
Le quote versate dai soci si distinguono in ordinarie e straordinarie.
Sono ordinarie quelle fissate come contributo di iscrizione annuale di esercizio ovvero conferite a cadenze mensili. Sono straordinarie quelle fissate una tantum.
Le quote sono dovute da tutti gli associati ad esclusione di quelli onorari.
Le quote ordinarie sono dovute ad anno sociale indipendentemente dal tempo in cui il nuovo associato è stato iscritto. Le somme versate per la quota sociale non sono rimborsabili in nessun caso.

Art. 6: Esercizio finanziario
L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ciascun anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio, il Tesoriere predisporrà il bilancio consuntivo, nonché il bilancio preventivo per l'esercizio successivo.

Art. 7: Organi
Sono organi dell'Associazione:
* l'Assemblea degli Associati;
* il Consiglio Direttivo;
* l'Ufficio di Presidenza;
* il Presidente;
* i Vicepresidenti;
* il Past President;
* il Segretario;
* il Tesoriere;
* il Responsabile Media;
* i Coordinatori Territoriali.

Art. 8: Dimissioni
Ogni membro che ricopra una carica associativa può dimettersi con lettera indirizzata al Consiglio Direttivo o al Presidente.

Art. 9: Recesso dell'Associato
L'Associato ha la facoltà di recedere in qualunque momento, tramite comunicazione scritta al Presidente, senza ottenere la ripetizione dell'eventuale quota o contributo versato.

Art. 10: Esclusione
L'Associato che commetta entro o fuori l'Associazione azioni ritenute disonorevoli o che con la sua condotta o reiterata inerzia impedisca una proficua attività associativa, può essere escluso dal Presidente entro 30 giorni dalla relativa contestazione, previa ratifica da parte del Direttivo con delibera da adottarsi con la maggioranza dei 3/5 dei votanti.
Avverso il provvedimento di esclusione è possibile proporre ricorso innanzi al Collegio probivirale ai sensi del successivo art. 24.

Art. 11: Assemblea degli Associati
Le assemblee possono essere ordinarie o straordinarie.
L'incisività e la tempestività dell'azione dell'Associazione costituiscono infatti esigenza primaria, fondamentale ed irrinunciabile.
La mancata sottoscrizione dello Statuto da parte di una sezione affiliata, alle assemblee ordinarie o straordinarie di cui al presente articolo, salvo casi di eccezionale e comprovata gravità, comporta la revoca della delega al Coordinatore della medesima sezione che verrà commissariata fino a nuovo conferimento della carica.
All'Assemblea hanno diritto di partecipare tutti gli Associati.
L'Assemblea ha un potere sovrano sulla vita e l'attività dell'Associazione.
Ogni Associato ha diritto ad un voto, che può venire esercitato nell'osservanza delle regole indicate nell'art. 4
Gli Associati possono farsi rappresentare in Assemblea da un' altro Associato, in forza di delega scritta. Ciascun Associato non può rappresentare più di un altro Associato.

Art. 12: Assemblea ordinaria
La convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci si effettua normalmente una volta l'anno, entro due mesi dalla chiusura dell'anno associativo - corrispondente all'anno finanziario - per stabilire l'indirizzo dell'attività dell'Associazione che sarà attuato dagli Organi associativi, nonché per l'eventuale approvazione del rendiconto economico finanziario e del bilancio preventivo. La convocazione può comunque avvenire ogni qualvolta il Presidente la ritenga opportuna, mediante comunicazione agli associati da effettuarsi in qualunque forma atta a procurarne la certa conoscenza.
L'Assemblea ordinaria:
* esamina e delibera la Relazione del Consiglio Direttivo;
* esamina e delibera il Rendiconto economico e finanziario;
* esamina e delibera il bilancio preventivo;
* esamina e delibera la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
* esamina e delibera il Regolamento;
* nomina i membri dell'Ufficio Legale;
* nomina i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
* nomina i membri del Collegio dei Probiviri;
* nomina i membri del Consiglio dei Tecnici;
* esamina e delibera gli altri argomenti posti all'Ordine del Giorno.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, oppure, in caso di sua mancanza o impedimento, dal Vicepresidente con la maggiore anzianità associativa o a parità di questa dal Vicepresidente avente la maggior età anagrafica, oppure in caso di mancanza o impedimento di questi, dall'Associato con la maggiore anzianità associativa o a parità di questa dal più anziano tra essi.
La funzione di Segretario viene svolta da un Associato nominato dal Presidente. Ove necessario, il Presidente nomina due Scrutatori.
Al Presidente spetta il potere di verificare il diritto di intervento e di voto degli Associati e la regolarità delle deleghe, di stabilire le modalità di voto e di accertare la regolarità dei voti espressi.
Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.
Per quanto non espressamente previsto da questo articolo dello Statuto valgono le regole dettate dall'art. 20 del Codice civile (Convocazione dell'assemblea delle associazioni) e dall'art. 21 del Codice civile (Deliberazioni dell'assemblea).

Art. 13: Assemblea straordinaria
L'Assemblea straordinaria viene convocata - indicandone l'Ordine del Giorno - quando il Presidente ovvero il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, o quando ne faccia richiesta almeno la metà più una delle sezioni territoriali o almeno un terzo degli Associati.
L'Assemblea straordinaria viene convocata con le stesse modalità previste per l'Assemblea ordinaria.

Art. 14: Partecipazione all'Assemblea
Possono prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione tutti gli associati. Il Presidente può ammettere anche altri soggetti cui ha facoltà di concedere la parola senza diritto di voto.

Art. 15: Numero legale
L'assemblea ordinaria è sempre valida purché regolarmente convocata; quella straordinaria è valida con la presenza dalla maggioranza dei soci. A ciascuna sezione territoriale spetta esclusivamente un voto.

Art. 16: Quorum funzionale
Le delibere sono valide se adottate con la maggioranza semplice.

Art. 17: Modifiche allo Statuto
Eventuali modifiche al presente Statuto possono essere discusse e deliberate dall'assemblea dei soci solo se poste all'ordine del giorno, previo raggiungimento della maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto.

Art. 18: Consiglio Direttivo
Il Consiglio direttivo è composto:
* dal Presidente;
* dai Vicepresidenti;
* dai Soci Fondatori;
* dai Coordinatori Regionali;
* dai Consiglieri.
Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo rimane in carica normalmente per 36 mesi e comunque sino alla successiva Assemblea dei soci. I suoi componenti sono rieleggibili. Il numero dei Consiglieri è stabilito dal Presidente. Il Consiglio Direttivo, i Coordinatori Regionali, il Presidente, i Vicepresidenti, il Segretario e il Tesoriere vengono eletti dall'Assemblea.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità, decisivo è il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo può delegare i compiti rientranti tra i proponimenti associativi al Presidente.

Art. 19: i Consiglieri
I consiglieri sono eletti dall'Assemblea e durano in carica per 36 mesi e comunque sino alla successiva Assemblea. I Consiglieri sono rieleggibili. I Consiglieri potranno essere chiamati a ricoprire le cariche rese vacanti.
In caso di morte o di dimissioni prima della scadenza del mandato, il Consiglio direttivo provvede alla sostituzione per cooptazione. I Consiglieri così eletti rimangono in carica fino alla successiva Assemblea ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei Consiglieri si riduca al di sotto di un terzo, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

Art. 20: Poteri del Direttivo
Il Direttivo esercita tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione dell'Associazione. In particolare provvede:
* all'accettazione di nuovi soci;
* all'attribuzione della qualifica di socio onorario;
* all'attribuzione della qualifica di Presidente onorario;
* alla determinazione della quota annuale;
* alla determinazione della quota ordinaria;
* alla determinazione delle quote straordinarie;
* agli atti necessari per promuovere l'istituzione, presso le competenti autorità statali, degli Istituti previsti all'art. 2;
* alla nomina dei rappresentanti dell'Associazione in organismi o istituzioni previsti all'atr.2;
* alle convenzioni con gli enti pubblici competenti, nonché con soggetti privati, che si rendano opportune per il raggiungimento dello scopo associativo;
* all'assunzione di dipendenti ed ad ogni decisione relativa al loro stato giuridico ed economico;
* all'acquisto o alla vendita di beni, all'accettazione di donazioni, ed ad ogni altra operazione finanziaria di competenza dell'Associazione;
* alla promozione e alla resistenza in liti;
* alla nomina di procuratori;
* all'eventuale approvazione di un proprio regolamento interno.

Art. 21: Il Centro Studi Formazione
Il Centro Studi Formazione (CSF) è organo interno dell'Associazione nell'ambito della formazione e dell'aggiornamento professionale. E' diretto, su delega del Presidente, da un Segretario eletto direttamente dal Consiglio Direttivo.

Art. 22: Il Consiglio Dei Tecnici
Il Consiglio Dei Tecnici (CDT) è organo esterno all'Associazione formato da Professori Universitari e Professionisti nei vari campi economici e giuridici, con lo scopo di coadiuvare il lavoro di formazione e contatto con il mondo del lavoro da parte dell'associazione, funge anche da organo consigliere per questioni tecniche.

Art. 23: Le Commissioni speciali
Il Presidente se lo ritiene necessario può, con l'approvazione del Consiglio Direttivo, nominare commissioni speciali temporanee sulla base dell'aspirazione e delle competenze dei soci, definendone i compiti all'atto della costituzione.
Le Commissioni speciali hanno durata annuale.
Le Commissioni speciali cessano il loro funzionamento all'esaurimento del mandato, o per scioglimento da parte del Presidente.

Art. 24:Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea alla quale spetta altresì la nomina del Presidente del Collegio. I componenti il Collegio dei probiviri possono essere eletti anche al di fuori dei componenti l'Assemblea. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. I soci e le persone componenti gli organi dell'Associazione sono obbligati a rimettere alla decisione del Collegio dei Probiviri la risoluzione delle controversie insorte in materia di recesso, decadenza, esclusione e tutte le altre - sempre che possano formare oggetto di compromesso - relative all'interpretazione delle disposizioni contenute nello Statuto, nei regolamenti e derivanti da deliberazioni degli Organi istituzionali.
I Probiviri sono anche competenti a decidere, quali arbitri, tutte le controversie che insorgessero tra i singoli soci e l'Associazione oppure fra questi e le persone fisiche componenti gli organi della stessa sempre relativamente ai rapporti sociali.
I Probiviri decidono secondo equità, senza obbligo di osservare rituali formalità ed il lodo arbitrale non è impugnabile. E' fatto salvo il diritto al contraddittorio.
In caso di carenza dell'Organo, l'Ufficio di Presidenza provvede alle sostituzioni fino alla successiva Assemblea che rinnova gli organi.

Art. 25: Socio Onorario
Può essere conferita la qualità di Socio Onorario a persona che non può far parte dell'Associazione, ma che si sia distinto per particolari meriti nei confronti della stessa.
La candidatura è proposta dal Presidente o dal Consiglio Direttivo con adeguata motivazione ed è decisa dall'Assemblea straordinaria dei Delegati all'unanimità assoluta.
Ai soci onorari sono inviate tutte le comunicazioni relative all'attività dell'Associazione.

Art. 26: Presidente Onorario
Il Consiglio Direttivo può nominare uno o più Presidenti Onorari scegliendo tra i propri associat o ex associati che abbiano dato particolare lustro all'Associazione

Art. 27: Funzioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo gestisce le attività e le iniziative di cui all'oggetto associativo, attua l'indirizzo politico indicato dall'Assemblea, dando esecuzione alle indicazioni di massima di quest'ultima, delibera sulle questioni di maggior rilevanza inerenti ai fini associativi, vigila sull'osservanza dello Statuto.

Art. 28: Scioglimento del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo viene sciolto dal Presidente solo qualora venga a mancare per qualunque causa più dei due terzi dei suoi componenti.

Art. 29: Convocazione del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si riunisce o si consulta con le modalità indicate all'art. 12 ogni volta che il Presidente, i Vicepresidenti, il Segretario, o un terzo dei Coordinatori Regionali lo ritengano necessario o opportuno, tramite comunicazione possibilmente scritta, ma anche informale, specificante comunque l'ordine del giorno.

Art. 30: Funzioni dell'Ufficio di Presidenza
L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, dai VicePresidenti, dal Segretario, dal Responsabile Media e dal Tesoriere.
Coadiuva il Presidente nello svolgimento dell'attività associativa e sostituisce la Collegio dei Probiviri secondo le modalità di cui all'art. 24. Esercita in via residuale tutte le funzioni non espressamente attribuite agli altri organi. E' incompatibile l'attribuzione ad uno medesimo associato di due o più cariche sociali che costituiscono l'Ufficio di Presidenza.

Art. 31: Durata e funzioni del Presidente
Il Presidente dura in carica 36 mesi e comunque sino alla sua sostituzione o conferma da parte della successiva Assemblea dei Soci. Il Presidente rappresenta l'Associazione in ogni evenienza e a tutti gli effetti di legge. Attua e dà esecuzione all'indirizzo politico e sindacale dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'Ufficio di Presidenza. Presiede e coordina l'Ufficio Legale.
Il Presidente può eccezionalmente delegare a terzi l'uso del nome e dei simboli dell'Associazione. Nomina, inoltre, commissioni di studio e ricerca che lo coadiuvino nelle sue funzioni.
Per rilevanti e improcrastinabili esigenze associative può, in accordo con i Vicepresidenti, usufruire temporaneamente e motivatamente dei poteri e delle funzioni del Consiglio Direttivo.

Art. 32: Funzioni del Past President
Il Past President assicura la continuità dell'Associazione e fornisce consulenza in base alla propria esperienza al Consiglio Direttivo.
Assume tale carica il Presidente uscente.

Art. 33: Funzioni dei Vicepresidenti
I Vicepresidenti, in numero di due, hanno ciascuno, in base alla propria attitudine e competenza, la delega agli affari economici oppure la delega agli affari giuridici.
I Vicepresidenti durano in carica 36 mesi e comunque sino alla loro sostituzione o conferma da parte della successiva Assemblea; sono nominati dal Consiglio Direttivo; assistono il Presidente nell'espletamento delle sue attività e funzioni, facendone le veci in caso di necessità.
In caso di decadenza o dimissioni del Presidente ne assume la carica il più anziano quanto a permanenza in Associazione, fino all'Assemblea che dovrà essere convocata entro tre mesi. In caso di eguale anzianità all'interno dell'associazione, i due VicePresidenti costituiscono un Comitato di Reggenza fino alle elezioni del nuovo Presidente da svolgersi entro detto inderogabile termine.

Art. 34: Funzioni del Tesoriere
Il Tesoriere è nominato dall'Assemblea su nomina dei Soci Fondatori; dura in carica 36 mesi e comunque sino alla sua sostituzione o conferma da parte della successiva Assemblea; conserva i libri sociali e contabili e provvede alle spese, nonché, unitamente al Presidente e al Segretario, provvede alla riscossione delle quote sociali e delle offerte. Fa istanza al Presidente di revoca della delega alla sezione che non abbia provveduto a versare i conferimenti di cui all'art. 5.

Art. 35: Funzioni del Segretario
Il Segretario è nominato dall'Assemblea; dura in carica 36 mesi e comunque sino alla sua sostituzione o conferma da parte della successiva Assemblea; dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo; redige e conserva i verbali delle riunioni; compie le mansioni delegategli dal Presidente.

Art. 36: Funzioni del Responsabile Media
Il Responsabile Media è nominato dall'Assemblea; dura in carica 36 mesi e comunque sino alla sua sostituzione o conferma da parte della successiva Assemblea; si occupa delle relazioni con i media, coordinando l'attività dei Responsabili dei singoli settori e dei servizi ad essi connessi.

Art. 37: Sezioni Territoriali
Gli associati possono costituire sezioni territoriali facendone richiesta al Presidente.
Il Presidente delibera, sentito il parere del Consiglio Direttivo.
La richiesta di costituzione di una sezione territoriale deve essere firmata da almeno quindici persone di cui cinque già associati.

Art. 38: Funzioni dei Coordinatori Territoriali
I Coordinatori Territoriali, nominati dall'Assemblea locale, durano in carica 36 mesi e comunque sino alla loro sostituzione o conferma da parte della successiva Assemblea locale; attuano, nei territori di loro competenza, l'indirizzo politico indicato dall'Assemblea locale, dall'Assemblea nazionale, dal Consiglio Direttivo e dall'Ufficio di Presidenza; organizzano e presiedono il Coordinamento locale d'appartenenza che può deliberare con ampia autonomia, eventualmente dotandosi di un proprio regolamento e di proprie cariche e funzioni, all'interno dell'indirizzo politico indicato dall'Assemblea nazionale, in tutte le materie di ambito locale.
Su istanza del Presidente, provvedono al commissariamento delle altre sezioni rimaste prive di delega e le rappresentano fino al conferimento della carica sociale al nuovo Rappresentante locale. I Coordinatori regionali dispongono dei conferimenti delle sezioni di loro competenza nella misura del 60% del tesseramento regionale annualmente versato alla cassa.

Art. 39: Durata dell'Associazione
La durata dell'Associazione è illimitata. In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio sociale o le rimanenze liquide sono destinate ad altra associazione con finalità analoghe o aventi fini di pubblica utilità.

Art. 40: Fondo sociale
Il fondo sociale è costituito:
* dalle quote associative di cui all'art. 5;
* da contributi ed elargizioni a titolo di liberalità;
* dai conferimenti delle sezioni territoriali.
Il mancato conferimento delle quote al Presidente, agli altri delegati o ai Coordinatori Territoriali entro un mese dalla scadenza, decreta la revoca della delega alla sezione, salvo eccezionali e comprovati motivi. Eguale conseguenza sotto il profilo disciplinare consegue alla falsa comunicazione circa la disponibilità economica della cassa locale ed il relativo numero delle tessere rilasciate.

Art. 41: Ufficio Legale
L'Ufficio Legale, presieduto e coordinato dal Presidente, è costituito da questi e da quattro avvocati, membri dell'Associazione, nominati dal Consiglio Direttivo, rappresentanti delle varie specializzazioni del diritto. Tutela il buon nome e l'utilizzo in modo esclusivo del nome e del logo dell'Associazione da parte di coloro i quali siano stati personalmente delegati dal Presidente. Possono far parte dell'Ufficio Legale anche avvocati di chiara fama e competenza, su nomina presidenziale, ancorché non associati.

Art. 42: Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre Revisori Ufficiali dei Conti, membri dell'Associazione, nominati dal Consiglio Direttivo. Possono far parte del Collegio dei Revisori dei Conti anche Revisori Ufficiali dei Conti di chiara fama e competenza, su nomina presidenziale, ancorché non membri dell'Associazione.

Art. 43: Clausola di chiusura
Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si rinvia alle norme del Codice Civile che disciplinano le associazioni non riconosciute, in quanto compatibili.

 

 
Design by Next Level Design / Script by Joomla!

Das hier verwendete Bild ist von Albrecht E. Arnold zum kostenlosen Download bei Pixelio zur Verfügung gestellt worden.